L’obiettivo di CarGarantie è di offrivi un’assistenza ottimale in materia di garanzie. In questa sezione abbiamo raccolto per voi le risposte alle domande più frequenti. Non trovate la domanda che cercate? Rivolgetevi al nostro Centro Servizi.
Sul territorio nazionale potete rivolgervi al vostro concessionario, il quale si occuperà dell'intera gestione della pratica. Denuncerà infatti il guasto a CarGarantie prima di iniziare la riparazione e regolerà i conti direttamente con CarGarantie, offrendovi così un supporto comodo e senza complicazioni. Se però il vostro concessionario non dovesse trovarsi nelle vicinanze, vi basterà contattare la hotline telefonica di CarGarantie. La riparazione potrà essere effettuata presso qualsiasi officina riconosciuta del marchio del vostro veicolo - in tutta Europa.
Rivolgetevi al vostro concessionario che potrà ristampare la documentazione e consegnarvene un’altra copia.
Il vostro concessionario sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni sulle possibilità di rinnovo e sui relativi prezzi.
No, la garanzia scade automaticamente al termine della durata concordata.
Potete inviarci tutti i dati importanti via e-mail, fax o posta.
Sì, potete farlo ma in tal caso rischiate di perdere il diritto alla garanzia; in caso di dubbio, infatti, dovrete dimostrare che l’esecuzione della manutenzione sia stata eseguita secondo quanto previsto dal costruttore del veicolo oppure che il non rispetto di quanto previsto dal costruttore del veicolo non abbia nessuna correlazione con il guasto.
Si, la garanzia è valida in tutta Europa per soggiorni che non superano le 6 settimane.
Il termine “oblio oncologico” esprime il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica (tumore) di poter scegliere di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, tra i quali risultano ricompresi: la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi.
Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Qui di seguito la tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico:
| Tipo di tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento |
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II-III, >21 anni | 7 |
| Melanoma | >21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | >21 anni | 6 |
| Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi | 1 |
| Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
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